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Consulenti tecnici e Periti - Albi - Formazione e iscrizione

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: Tribunale - Sezione penale

ALBO DEI PERITI

Art. 67 disp. att. c.p.p. (Riforma Cartabia)

Presso la sezione penale di ogni tribunale è istituito un albo dei periti diviso in categorie e tenuto con modalità esclusivamente informatiche. Ai sensi dell'art. 22, commi 5, 6 e 7, D.L. 19/2024, le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli introdotti con il D.M. 109/2023. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento del nuovo elenco nazionale.

L'Albo

Il contenuto dell'Albo

Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione.

> Allegato A

Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B.

> Allegato B

Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

    a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

    b) il titolo di studio conseguito;

    c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

    d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

    e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi

formativi;

    f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;

    g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 3, D.M. 109/2023

La formazione specifica

La normativa prevede specifici percorsi formativi attraverso i quali il consulente potrà attestare il possesso di una formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico, nonché di competenze adeguate nell’ambito della conciliazione, che rappresentano titoli preferenziali.

 

La domanda di iscrizione telematica deve essere caricata sul Portale allegando tutta la documentazione prevista dalla normativa e le certificazioni di avvenuta formazione ai sensi del D.M. 109/2023,  Art. 3, lett. e) ed f).

Art. 13 disp. att. c.p.c. (Riforma Cartabia)

I requisiti per l'iscrizione

Possono essere iscritti nell'albo coloro che:

a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;

b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti*;

c) sono di condotta morale specchiata;

d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse**;

e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

I professionisti devono essere iscritti nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle camere di commercio o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.

*Gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante iscritto.

**Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In mancanza, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini della speciale competenza tecnica rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non è richiesta la speciale competenza tecnica ed è sufficiente il possesso di uno dei seguenti requisiti: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche.

L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Art. 4, D.M. 109/2023

La domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia:
> Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari
Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica, mediante dichiarazione sostitutiva, la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione; le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti; gli specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico; il curriculum scientifico; l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto; la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate; la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza; la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza; la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali; l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni; la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale; l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.

Art. 5, D.M. 109/2023

I termini del procedimento d'iscrizione

Le domande di iscrizione nell'albo dei periti non sono soggette a finestre temporali, possono quindi essere inviate in qualsiasi momento attraverso l'apposito Portale.
Il Ministero della Giustizia deve concludere il procedimento d'iscrizione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Può, però richiedere, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Tutte le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche.

Ai fini della prima iscrizione all'albo è richiesto il pagamento di apposito contributo di € 150. Per il mantenimento è dovuto, invece, un contributo annuo di € 50 da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
L'art. 22, commi 5, 6 e 7, D.L. 19/2024, ha introdotto nuove categorie relative all'albo dei periti. Di conseguenza la scadenza per i professionisti già iscritti è stata prorogata fino al 02.06.2024.

Strumenti

Documenti

Legislazione

> Decreto 4 agosto 2023 n. 109 - Individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei CTU, dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonchè formazione, tenuta, aggiornamento dell'elenco nazionale

> Specifiche tecniche modificate nelle premesse il 4 marzo 2024 in considerazione di quanto previsto dal d.l. 2 marzo 2014 n 19

> Decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19

> Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

> Decreto-legge 12 ottobre 2012

Formazione iniziale e aggiornamento per Consulenti Tecnici d'Ufficio e Periti

Art. 3, comma 2, lett. E) e F) e art. 5,  D.M. 109/2023

Video tutorial

Panoramica del Portale per l'iscrizione e istruzioni per le nuove domande

Le iscrizioni agli Albi Ctu e Periti (video tutorial)

Nuova domanda per Ctu e Periti (video tutorial)

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